Rinnovo carta d'identita' - Modifica art.36, comma 7 del D.P.R. n.445/2000
Il Decreto - legge 16 luglio 2020,n.76 entrato in vigore il 17 luglio 2020, all'art. 24, comma 3, ha previsto la sostituzione dell'articolo 36, commma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con il seguente :'7. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza .
Le carte d'identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante ' regole tecniche della Cartad'identità elettronica', pubblicato nella Gazzetta Ufficialòe della repubblica Italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Si evidenzia che per favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini mediante l'utilizzo della CIE, la norma in esame ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte d'identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007) , anche prima del centottantesimo giorno precedente alla scadenza
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